INDICE
- Premessa
- Art. 1. - Assunzione del servizio
- Art. 2. - Importo del biglietto
- Art. 3. - Bambini e ragazz
- Art. 4. - Facilitazioni di viaggio
- Art. 5. - Biglietti
- Art. 6. - Prenotazioni
- Art. 7. - Imbarco – sbarco – permanenza a bordo
- Art. 8. - Bagagli
- Art. 9. - Pegno legale sul bagaglio
- Art. 10. - Animali
- Art. 11. - Merci pericolose
- Art. 12. - Ritiro dei veicoli e dei bagagli
- Art. 13. - Divieti
- Art. 14. - Impedimento del mezzo nautico –
soppressione della partenza – mutamento di
itinerario – ritardo della partenza – anticipo
della partenza per cause di forza maggiore – interruzione del viaggio
- Art. 15. - Impedimento del passeggero – mancata
partenza ed interruzione del viaggio del
passeggero – rimborso
- Art. 16. - Responsabilità
- Art. 17. - Prescrizione
- Art. 18. - Reclami
- Art. 19. - Privacy
- Art. 20. - Rinvio
Sardegna Regionale Marittima S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO PASSEGGERI E VEICOLI AL SEGUITO
PREMESSA
Nel testo che segue, per le seguenti parole si intende:
SOCIETÀ: SAREMAR, Sardegna Regionale Marittima S.p.A.
via Mameli n. 40 -09124 Cagliari
c.f.: 01719180927
VEICOLO: qualsiasi veicolo, compresi auto, motocicli, roulotte, carrelli,
camper, furgoni, autotreni, ecc., ad uso privato o pubblico,
adibito al trasporto di persone o cose, viaggiante al seguito
del passeggero.
PASSEGGERO: qualsiasi persona a bordo della nave che non sia il
comandante, un membro dell’equipaggio, o altra persona
impiegata od occupata in qualsiasi qualità a bordo della nave
per i suoi servizi.
BIGLIETTO: titolo di viaggio comprovante la conclusione del contratto di
trasporto ovvero biglietto di passaggio ex art.396 del Codice
della Navigazione.
TARIFFARIO: insieme delle tariffe vigenti, applicate dalla Società e
approvate dal competente Ministero.
Art. 1
ASSUNZIONE DEL SERVIZIO
La Società assume il trasporto dei
passeggeri, del bagaglio e dei veicoli al
seguito secondo le seguenti condizioni
generali di trasporto che sono
adeguatamente pubblicizzate presso
tutte le società mandatarie
all’emissione dei biglietti presenti nei
porti d’imbarco, gli uffici sociali e sul
sito internet.
L’estratto delle condizioni che regolano
il trasporto sulle navi e sui mezzi veloci
della Società è riportato sul biglietto.
Le condizioni generali di trasporto sono
soggette a variazioni e modifiche al fine
di renderle coerenti con la normativa
applicabile. Il testo delle stesse,
presente sul sito internet della Società
(www.saremar.it), è quello che fa fede ai
fini dell’individuazione del contenuto
del contratto.
Art. 2
IMPORTO DEL BIGLIETTO
L’importo totale del biglietto è formato
dalla tariffa più altri eventuali diritti
evidenziati a parte.
Le tariffe applicate dalla Società
comprendono I.V.A. quando dovuta.
Per le tariffe si rimanda al “tariffario”
della Società che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
Art. 3
BAMBINI E RAGAZZI
I minori di anni 12 devono essere
accompagnati da passeggeri adulti. Per
le riduzioni applicate in base all’età, si
rimanda al tariffario.
Art. 4
FACILITAZIONI DI VIAGGIO
La Società concede le facilitazioni di
viaggio nei casi previsti dal tariffario.
Le facilitazioni stabilite a favore di
coloro che ne abbiano diritto sono
applicabili alle tariffe esclusi, quindi,
tutti gli accessori.
Al passeggero che abbia diritto a più
facilitazioni sarà applicata soltanto la
più favorevole, non essendo ammesso il
cumulo delle stesse.
I passeggeri beneficiari delle
facilitazioni devono essere muniti del
documento che da diritto alla
facilitazione stessa e sono tenuti ad
esibirlo, a richiesta, al personale di
bordo e/o agli incaricati della Società.
Coloro che risulteranno sprovvisti di
detto documento saranno tenuti al
pagamento della differenza tra la tariffa
intera e la tariffa ridotta di cui hanno
usufruito, più il diritto di esazione a
bordo previsto dal tariffario.
Art. 5
BIGLIETTI
Per viaggiare sulle navi e sui mezzi
veloci della Società, il passeggero deve
essere munito di regolare biglietto, che
fa prova della conclusione del contratto
per il viaggio indicato nel biglietto
stesso, i veicoli vengono iscritti sul
biglietto del passeggero o su biglietti in
connessione con il biglietto del
passeggero. Tale biglietto deve essere
conservato per tutta la durata del
viaggio ed esibito a richiesta del
personale di controllo della Società.
Coloro che a un controllo del personale
della Società verranno trovati sprovvisti
di regolare biglietto di passaggio
saranno tenuti al pagamento dell’intero
prezzo del biglietto più il diritto di
esazione a bordo previsto dal tariffario.
Il veicolo che risulti sprovvisto di
biglietto o che fruisca di una
agevolazione senza averne titolo o che
risulti bigliettato per una classe o
metraggio inferiore è tenuto al
pagamento della differenza con la
tariffa ordinaria maggiorata del diritto
di esazione a bordo.
I biglietti sia di corsa semplice che di
andata e ritorno sono validi soltanto
per le partenze in essi indicate.
In caso di smarrimento, distruzione o
furto del biglietto, per accedere a
bordo, deve essere acquistato un nuovo
titolo di viaggio.
I biglietti possono essere
eccezionalmente richiesti a bordo delle
navi traghetto e dei mezzi veloci, in tal
caso sarà dovuto, oltre al prezzo di
passaggio, il diritto di esazione a bordo
previsto dal tariffario.
Ai biglietti emessi a bordo non si
applicano facilitazioni oltre quelle
previste per i residenti, gli aventi diritto
a facilitazioni e/o riduzioni di altro tipo,
dovranno richiedere agli uffici della
Società la differenza tra la tariffa
applicata e quella a cui hanno diritto.
Art. 6
PRENOTAZIONI
Le richieste di prenotazioni di posti e/o
spazi garage possono essere fatte in
tempo utile prima della partenza alle
biglietterie della Società nei porti
d’imbarco, presso le agenzie di viaggio
abilitate ed eventualmente tramite altri
canali di volta in volta pubblicizzati
dalla Società.
Nelle richieste di prenotazione e/o
acquisto di biglietto si devono precisare
la data e l’ora di partenza, il porto
d’imbarco, il porto di destino, il numero
dei passeggeri, il tipo di veicolo,
nonché fornire ogni altra utile
indicazione atta all’individuazione del
richiedente o dei richiedenti ed alla
corretta applicazione delle tariffe.
Per ogni posto e/o spazio garage
prenotato all’atto dell’emissione del
biglietto, è dovuto un diritto di
prenotazione nella misura prevista dal
tariffario. La semplice richiesta di
prenotazione, la cui riserva non sia
stata preventivamente confermata
attraverso l’acquisto del biglietto, non
impegna in alcun modo la Società, la
quale non risponde dell’eventuale
mancanza di posti e/o spazi garage.
Art. 7
IMBARCO – SBARCO – PERMANENZA A
BORDO
I passeggeri con gli eventuali veicoli al
seguito sono tenuti a presentarsi
all’imbarco, muniti di regolare biglietto
almeno trenta minuti prima della
partenza della nave o del mezzo veloce;
trascorso tale termine non sarà
garantito l’imbarco.
I passeggeri in possesso di biglietto,
rilasciato prima del giorno della
partenza, sono tenuti ad accertarsi che
non siano intervenute variazioni
indipendenti dalla volontà della
Società, relativamente al servizio per il
quale il titolo di viaggio è stato emesso.
L’imbarco e lo sbarco dei veicoli al
seguito dei passeggeri vengono
effettuati a cura del passeggero stesso.
Le operazioni di imbarco e sbarco
avvengono secondo l’ordine ed i criteri
di volta in volta stabiliti dal Comando di
bordo. L’imbarco del veicolo è
subordinato oltre che all’effettuazione
del viaggio, alle esigenze della nave e
ad ogni altra esigenza comunque
connessa alla navigabilità della nave e
alla sicurezza della navigazione. Tutto
ciò a motivato giudizio del Comando
così come previsto dalle norme in
materia, anche nel caso in cui tra il
passeggero e la Società sia intervenuta
pattuizione riguardante la “riserv a di
spazio” (prenotazione).
L’imbarco, la permanenza a bordo e lo
sbarco dei passeggeri e dei veicoli sono
disciplinati dalle norme di legge, dalle
disposizioni impartite dal Comando
della nave in relazione a particolari
situazioni, nonché dalle disposizioni
seguenti:
a. salvo quanto previsto dal 2° comma
dell’art.192 del Codice della
Navigazione, l’imbarco dei
passeggeri manifestamente affetti
da malattie gravi o, comunque,
pericolose per la sicurezza della
navigazione, e per l’incolumità delle
persone a bordo, è condizionato
alle autorizzazioni date dalle
competenti Autorità Sanitarie;
b. anche se non sussiste pericolo per
la sicurezza della navigazione e per
l’incolumità delle persone a bordo,
per l’imbarco dei passeggeri che
siano manifestamente in condizioni
fisiche tali da sconsigliare il viaggio
via mare, è richiesta, nell’interesse
dei passeggeri stessi, certificazione
medica che autorizzi l’effettuazione
del viaggio ovvero il rilascio, da
parte del passeggero medesimo, di
una dichiarazione che sollevi il
Comando di bordo da eventuali
responsabilità per danni alla sua
salute, derivanti dal viaggio stesso;
c. non saranno ammessi a bordo
passeggeri in evidente stato di
agitazione o in palese e molesto
stato di ubriachezza;
d. è obbligatorio utilizzare per il
trasporto marittimo in relazione alla
peculiarità di detto trasporto, veicoli
efficienti in ogni parte, soprattutto
per quanto riguarda gli organi di
frenatura, rotolamento,
sospensione e ove previsto,
rizzaggio;
e. è obbligatorio presentare
all’imbarco veicoli con il carico
imballato, sistemato e rizzato a
regola d’arte e con gli accorgimenti
e gli eventuali sistemi di custodia
richiesti dal tipo di merce e dal tipo
di veicolo, il tutto secondo criteri
idonei al trasporto via mare;
f. è obbligatorio per i conducenti dei
veicoli al seguito:
- innestare una marcia bassa e
tirare a fondo il freno di
stazionamento;
- togliere le chiavi dal cruscotto e
spegnere ogni apparato elettrico;
- disinserire l’impianto di allarme;
- per camper e roulotte, chiudere
tutte le valvole di intercettazione
gas e disinserire gli apparati
elettrici;
- lo stato in cui viene lasciato il
veicolo deve rispettare le
modalità previste dall’Autorità
Marittima.
g. è obbligatorio dichiarare al
Comando di bordo, prima
dell’imbarco, il trasporto di veicoli
alimentati a gpl/metano o altri gas.
Il trasporto dei veicoli frigorifero è
sottoposto alle norme del RINA
(Registro Italiano Navale), nonché alle
norme regolamentari emanate in
materia dalla competente autorità,
norme che vietano l'uso a bordo delle
fonti di energia dei veicoli stessi. La
Società si riserva, a richiesta del
passeggero, al seguito del quale il
veicolo viaggia, e nei limiti della
disponibilità della nave, di fornire
l'energia elettrica di bordo, sempre che
i veicoli siano forniti dello speciale
innesto anti-deflagrante. Nel caso di
fornitura di energia elettrica di bordo,
l'eventuale interruzione della fornitura
di detta energia da parte della nave per
qualsiasi ragione o causa, nessuna
esclusa ed eccettuata, o di variazioni
nella tensione, non comporta
responsabilità per il Comando e, per
esso, della Società, in quanto il
passeggero riconosce che
l'allacciamento con l'impianto di bordo
avviene a suo rischio e, sotto sua
responsabilità, anche nei riguardi dei
terzi. La fornitura di energia può essere
anche sospesa dal Comando di bordo
nel caso in cui il motore del veicolo
frigorifero non risultasse, a parere di
detto Comando, regolarmente
funzionante e non offrisse idonee
garanzie di sicurezza per il carico e per
la nave.
Ai fini della propria incolumità i
passeggeri sono tenuti all’osservanza
delle disposizioni in materia di
sicurezza impartite tramite cartelli,
messaggi audio oltre che comunicate
direttamente dal personale di bordo.
Art. 8
BAGAGLI
Ogni passeggero ha diritto di portare
con se gratuitamente 20 chilogrammi
lordi di bagaglio a mano, in caso di
viaggio su navi traghetto e 10 in caso
di viaggio su mezzi veloci.
Ai ragazzi paganti metà tariffa, viene
concessa la metà della franchigia,
ovvero 10 kg. In caso di navi e 5 in caso
di mezzi veloci.
Sono considerati ed ammessi come
bagaglio gli effetti che, per uso
personale del passeggero, vengono
ordinariamente trasportati in valigie,
sacchi da viaggio, scatole e simili. Se si
includono nel bagaglio oggetti di altra
natura, il passeggero deve il doppio del
prezzo di tariffa per il trasporto delle
cose stesse, oltre il risarcimento dei
danni.
Sono ammessi come bagaglio anche, i
campionari dei viaggiatori di
commercio fino al limite di kg. 20.
La Società declina ogni responsabilità
per il furto degli oggetti e/o dei bagagli
lasciati incustoditi, essi devono restare
sempre entro la sfera di controllo del
passeggero.
Per quanto riguarda la responsabilità
della Società sono applicabili le norme
previste dagli artt. 411 e 412 del
Codice della Navigazione.
Art. 9
PEGNO LEGALE SUL BAGAGLIO
La Società ha diritto di pegno legale sul
bagaglio per i crediti verso il
passeggero nascenti dal contratto di
trasporto.
Quando il passeggero adempie ai
propri obblighi la Società è tenuta a
riconsegnare il bagaglio nel luogo
stabilito dal contratto. Se il passeggero
non adempie i propri obblighi, ai sensi
dell’art. 416 del Codice della
Navigazione, la Società ha facoltà di
procedere alla vendita del bagaglio in
conformità delle norme del Codice
Civile vigenti in materia (artt. 1515,
2797 del Codice Civile e 83 delle
relative disposizioni di attuazione).
Art. 10
ANIMALI
Salvo diversa prescrizione di legge, è
consentito il trasporto di cani, gatti e
altri piccoli animali vivi, al seguito dei
passeggeri.
I cani devono essere muniti di
guinzaglio e museruola, gli altri piccoli
animali devono essere sistemati in
gabbia o ceste, a cura del passeggero.
I passeggeri con al seguito animali
devono sostare nelle aree
appositamente riservate oppure
alloggiare gli animali nei canili di
bordo, ove il mezzo nautico ne sia
provvisto. Fanno eccezione i cani guida
dei non vedenti.
Il trasporto degli animali domestici ed il
loro mantenimento sono a carico e cura
dei possessori.
Il trasporto degli animali domestici al
seguito passeggeri è, inoltre, regolato
dalle disposizioni sanitarie dettate in
materia dalle competenti autorità.
Il passeggero si obbliga a mallevare la
Società da ogni responsabilità ed onere
che possano derivare alla stessa in
conseguenza o per effetto
dell’inosservanza da parte sua delle
norme regolamentari di cui innanzi,
nonché delle leggi esistenti in materia.
La Società non risponde dei sinistri che
dovessero colpire gli animali domestici,
se l’evento è derivato da causa ad essa
non imputabile.
Il trasporto di altri animali può essere
effettuato solo sulle navi traghetto
utilizzando esclusivamente appositi
veicoli, debitamente omologati ed in
viaggi ed orari preventivamente
concordati con la Società.
Art. 11
MERCI PERICOLOSE
Il trasporto di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive e pericolose,
all’interno di veicoli commerciali, è
consentito sulle navi che siano abilitate
a tale trasporto e, nei limiti
dell'abilitazione, nel rispetto delle
norme vigenti.
Il Passeggero ha l'obbligo di dichiarare
alla Società prima dell'imbarco
l'esistenza di merci pericolose, che
debbono essere presentate per
l'imbarco nelle condizioni prescritte
dalla legge.
I trasporti di cui al presente articolo
debbono, comunque, essere
preannunciati alla Società e al
mandatario al porto d’imbarco, almeno
con tre giorni lavorativi di anticipo.
Art. 12
RITIRO DEI VEICOLI E DEI BAGAGLI
All’arrivo della nave i passeggeri
dovranno tempestivamente ritirare i
loro veicoli.
In nessun caso il passeggero avrà
diritto ad abbandonare alla Società i
veicoli caricati anche se danneggiati o
altrimenti deprezzati.
Qualora il passeggero non provveda
allo sbarco del veicolo e questo
rimanga a bordo, il relativo nolo verrà
addebitato al passeggero stesso.
Nessuna domanda di risarcimento,
perdita od altri danni sofferti dai
bagagli o dai veicoli al seguito sarà
ammessa se lo stato dei medesimi non
sia riconosciuto all’arrivo in
contraddittorio con il Comando di
bordo e non risulti da regolare verbale,
se trattasi di danno apparente.
Art. 13
DIVIETI
È fatto assoluto divieto di:
a. tenere comportamenti o
atteggiamenti che siano o possano
essere causa di disturbo o molestia
agli altri passeggeri;
b. esercitare a bordo il mestiere di
venditore, cantante, suonatore e
simili ed offrire servizi o
accompagnamento ai passeggeri;
c. introdurre nei saloni animali o cose
che possono arrecare disturbo ai
passeggeri o che siano contrari alle
norme di igiene ed al decoro, salvo
l’eccezione prevista nel terzo
comma dell’art.10;
d. sdraiarsi sui divani;
e. fumare nelle zone interne della
nave;
f. aprire e chiudere gli oblò ed i
finestrini, nonché manomettere
arredi ed attrezzature di bordo, per
quanto sopra, i passeggeri devono
rivolgersi esclusivamente al
personale della nave;
g. indossare o tenere nei bagagli armi
e munizioni, le stesse devono
essere consegnate all’imbarco al
Comando della nave e saranno
ritirate soltanto allo sbarco, sono
fatte salve le vigenti disposizioni
che regolano il porto d’armi per il
personale delle Forze Armate e di
Polizia;
h. portare con se, nel bagaglio o
all’interno dei veicoli al seguito,
materiali infiammabili, esplodenti,
corrosivi. o comunque pericolosi,
nonché bombole cariche di
ossigeno, aria compressa, gas e
similari;
i. trasportare lettere e plichi soggetti
a tasse postali;
j. gettare in mare oggetti di alcun
genere;
k. sostare all’interno del veicolo
durante la traversata;
l. accendere il motore prima che siano
state completamente aperte le
rampe di sbarco.
Art. 14
IMPEDIMENTO DEL MEZZO NAUTICO –
SOPPRESSIONE DELLA PARTENZA –
MUTAMENTO DI ITINERARIO –
RITARDO DELLA PARTENZA –
ANTICIPO DELLA PARTENZA PER
CAUSE DI FORZA MAGGIORE –
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
Se la partenza della nave o del mezzo
veloce è impedita per causa non
imputabile alla Società, il contratto è
risolto e la Società è tenuta a restituire
il prezzo versatole. (art.402 Codice
della Navigazione)
Ferma restando l’interconnessione
esistente tra le varie relazioni di traffico
esercite dalla Società, sono applicabili
le norme degli artt.403,404,405 e 406
del Codice della Navigazione.
Art. 15
IMPEDIMENTO DEL PASSEGGERO –
MANCATA PARTENZA ED
INTERRUZIONE DEL VIAGGIO DEL
PASSEGGERO - RIMBORSO
La rinuncia al viaggio, deve essere
comunicata, dal passeggero, con le
seguenti modalità:
- fino a due ore prima della partenza,
presso una qualsiasi delle agenzie
di viaggio abilitate dalla Società, alla
vendita di biglietti, oppure presso le
biglietterie degli scali;
- fino a trenta minuti prima della
partenza, presso la biglietteria dello
scalo di imbarco.
In questo caso il contratto è risolto ed
al passeggero è dovuto il rimborso del
biglietto con applicazione delle penalità determinate nelle seguenti
percentuali:
- 10% per passaggi disdetti fino al giorno prima della partenza.
- 25% per passaggi disdetti il giorno della partenza e fino a 30 minuti prima della stessa.
I diritti di prenotazione non sono mai rimborsabili.
L’eventuale possibilità di comunicare la
rinuncia anche a soggetti diversi da
quelli precedentemente indicati, sarà
esposta nel materiale illustrativo
distribuito dalla Società.
Il diritto al rimborso dei viaggi disdetti
nei termini innanzi indicati, si prescrive – in ogni caso – trascorsi sei mesi dalla
data di partenza indicata sul biglietto.
Nessun rimborso è dovuto per i viaggi
non disdetti entro i termini innanzi
indicati.
Se il passeggero è costretto ad
interrompere il viaggio per causa a lui
non imputabile, il prezzo di passaggio è dovuto in proporzione al tratto
utilmente percorso.
Se il viaggio è interrotto per fatto del
passeggero, la Società non è tenuta alla
restituzione della differenza del prezzo
di passaggio relativo al tratto non
utilizzato (art.406 Codice della
Navigazione).
Art. 16
RESPONSABILITÀ
Il Comandante è ufficiale di polizia
giudiziaria e, in tale qualità, esercita i
poteri di cui agli artt.221 e seguenti del
Codice di Procedura Penale, nel caso
che siano commessi reati a bordo in
corso di navigazione ed esercita la sua
autorità su tutte le persone che si
trovano a bordo (equipaggio e
passeggeri). Egli ha poteri disciplinari e
di polizia di sicurezza della
navigazione.
Il passeggero, dal momento
dell’imbarco e fino allo sbarco, deve
attenersi alle disposizioni date dal
Comando di bordo; inoltre deve
improntare il suo comportamento alla
comune diligenza e prudenza, vigilando
sulla sicurezza ed incolumità propria,
delle persone e degli animali che sono
sotto la sua custodia, nonché sulla
sicurezza delle proprie cose, e ciò ove
più lo richiedano le condizioni meteomarine
del viaggio.
La Società è responsabile dei sinistri ai
passeggeri che dovessero verificarsi
dall’inizio dell’imbarco fino al
compimento dello sbarco e della
perdita o dell’avaria delle cose che il
viaggiatore porta con se se non prova
che gli eventi siano derivati da cause ad
essa non imputabili.
Sono fatti salvi i casi in cui l’evento
derivi da cause non imputabili alla
Società stessa, da inosservanza, da
parte del passeggero, delle prescrizioni
stabilite dal Comando della nave per la
salvaguardia della vita umana in mare.
La Società non sarà in alcun caso
responsabile di perdite e danni causati
ai veicoli imbarcati o alle cose in essi
contenute da qualsiasi altro veicolo, a
meno che non siano ad essa
direttamente imputabili. Eventuali
reclami andranno regolati direttamente
fra le parti coinvolte.
Art. 17
PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto di
trasporto di persone e del bagaglio al
seguito, si prescrivono con il decorso
dei termini previsti dall’art.418 del
Codice della Navigazione.
In ogni caso, fermi restando i termini
previsti nel precedente comma del
presente articolo, il passeggero che
subisce sinistri alla propria persona
dipendenti da fatti verificatisi all’inizio
dell’imbarco fino al compimento dello
sbarco, deve comunque segnalarli al
Comando di bordo prima dello sbarco
definitivo.
Art. 18
RECLAMI
Il passeggero, ove rilevi carenze o
irregolarità nel servizio reso dalla
Società, può darne comunicazione al
Comando di bordo o alla Direzione
della Società.
Art. 19
PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del
30.06.2003, recante disposizioni in
materia di protezione dei dati
personali, la Società, in qualità di
titolare del trattamento informa che i
dati personali forniti dal passeggero
verranno trattati per finalità
strettamente connesse alla gestione del
rapporto contrattuale ed all’erogazione
dei servizi, anche per mezzo di sistemi
informativi, idonei a garantire la loro
sicurezza e riservatezza.
Art. 20
RINVIO
Per quant'altro non previsto dalle
presenti condizioni di trasporto, vale
quanto previsto dal Codice della
Navigazione, dal Codice Civile e dalle
altre disposizioni di legge vigenti.